Che cosa dice la legge
L’art. 13, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificato dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 4 agosto 2017, n. 124), prevede che l’avvocato:
- renda noto al cliente il livello di complessità dell’incarico;
- fornisca tutte le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili, dal conferimento alla conclusione dell’incarico;
- comunichi in forma scritta la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
Le voci che trova in un preventivo
- Oggetto e attività: che cosa farà l’avvocato e in quali fasi, per esempio un parere, una trattativa, un giudizio di primo grado.
- Compenso: l’importo, a forfait o per fasi, e le modalità di pagamento.
- Spese generali: un rimborso forfettario calcolato in percentuale sul compenso, secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
- Contributo previdenziale e IVA, quando dovuti.
- Spese vive, come il contributo unificato o le notifiche, che vanno indicate a parte.
- Polizza professionale: l’art. 12 della stessa legge chiede all’avvocato di rendere noti al cliente gli estremi della propria assicurazione per la responsabilità civile. Spesso sono indicati nel preventivo.
Che cosa chiedere prima di firmare
- Che cosa succede se la causa si complica o si allunga, e come cambierebbe il costo.
- Quali spese sono escluse dal preventivo.
- Che cosa accade in caso di soccombenza, cioè se si perde e si è condannati a pagare le spese dell’altra parte.
Come funziona da noi
Esaminiamo gratuitamente i documenti della questione. Se possiamo esserle utili le inviamo un preventivo scritto, e solo dopo la sua accettazione inizia l’attività a pagamento. Può cominciare dall’istanza online.